Nomina dei componenti dei Consigli degli Enti Parco in rappresentanza delle Associazioni Agricole e delle Associazioni Ambientaliste


Nomina dei componenti dei Consigli degli Enti Parco in rappresentanza delle Associazioni Agricole e delle Associazioni Ambientaliste

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Scade il 28 gennaio il bando indetto dalla Regione Piemonte per la  nomina dei componenti dei Consigli dei 10 enti strumentali di gestione delle aree protette regionali in rappresentanza delle  Associazioni Agricole e delle Associazioni Ambientaliste

Quali sono i compiti e le funzioni del Consiglio del Parco? ecco cosa dice la legge regionale 19/2009:

Art. 15.  (Il consiglio)

1.  Il consiglio è composto:

a)  dal presidente dell’ente di gestione;

b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;

c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;

d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.

2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, ad eccezione delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’ articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative, che vengono indicati dalle associazioni stesse in base ad accordi territoriali tra le stesse, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’ articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma, tutti i comuni, il cui territorio rappresenta più del 20 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all’ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio.

3. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

4. In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l’insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell’articolo 14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ente fino all’insediamento del consiglio.

5. Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.

6. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;

b) individua la sede legale dell’ente;

c) adotta lo statuto dell’ente e delibera le sue modificazioni;

d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;

e) delibera il programma annuale e pluriennale dell’ente;

f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

g) approva la relazione annuale sull’attività svolta dall’ente;

h) adotta il regolamento dell’area protetta;

i) attribuisce l’incarico di direttore dell’ente e gli altri incarichi dirigenziali;

j) assegna gli obiettivi ai dirigenti dell’ente e ne valuta i risultati su proposta del presidente;

k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell’ente;

l) nomina i rappresentanti dell’ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;

m) esprime i pareri di competenza dell’organo politico;

n) ratifica gli atti adottati in via d’urgenza dal presidente dell’ente;

o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;

o bis) nomina il revisore dei conti dell’ente;

p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

7. Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell’ente scaduto rimane in carica ed esercita i relativi poteri sino all’insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.

8. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l’anno in seduta ordinaria per l’approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

10. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

11. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell’ente, le sue modificazioni e il regolamento dell’area protetta.

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Nella foto: La sede del Parco Paleontologico Astigiano e del Museo dei Fossili



Il Museo resterà chiuso i giorni 

24, 25, 26 e 31 dicembre,

gennaio


Gli uffici del Parco
e lo Sportello Forestale
saranno aperti con i soliti orari feriali