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Chi si occupa di vigilare le Aree Protette?
La vigilanza nelle Aree Protette è garantita dai Guardiaparco: agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Inoltre le aree possono essere vigilate dai Carabinieri Forestali, dagli agenti di polizia locale e provinciale.
Le Aree Protette e i SIC/ZSC presenti nell’Astigiano vengono tutelati tramite specifiche leggi (L. n. 394/1991, L.R. n. 19/2009), Misure di Conservazione e Piani di Gestione.
Autorizzazioni e permessi
Per sapere come ottenere autorizzazioni e quando presentare la scheda guida di verifica assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza per interventi/attività/piani/progetti all’interno della Rete Natura 2000, vai alla pagina: https://www.astipaleontologico.it/approfondimenti-sic/
Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Tecnico:
tel +39.0141. 592091
email enteparchi@parchiastigiani.it
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I principali divieti: COSA SI PUÒ E NON SI PUÒ FARE nel parco?
I visitatori possono accedere alle aree protette tutti i giorni, ad eccezione della Riserva Naturale della Valle Botto che può essere visitata solo se accompagnati dalle guide dell’Ente Parco.
L’accesso è vincolato al rispetto dei diritti di proprietà, è vietato l’accesso ai terreni sottoposti a colture agrarie o a particolari vincoli.
L’Ente Parco ha la facoltà di limitare l’accesso, con provvedimento limitato, per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione e salvaguardia ambientale, per tutela habitat e specie, ovvero a seguito di calamità naturali o in caso di situazioni di pericolo conseguenti a fattori climatici e/o ambientali.
Le visite di comitive (gruppi organizzati con accompagnatori) e di scolaresche sono consentite previa comunicazione all’Ente Parco.
E’ consentita l’introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio.
Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani utilizzati a supporto dei portatori di handicap, nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio, nei censimenti e nelle attività di controllo faunistico, nella ricerca di animali morti o feriti, nonché i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo.
In caso di smarrimento di cani è fatto obbligo ai proprietari di darne immediata comunicazione all’Ente Parco.
Nella Aree Protette è possibile la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate.
Diversamente sono vietate la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, il commercio, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all’allegato A) della L.R. 32/82.
La raccolta, l’asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea, arbustiva ed arborea sono vietati.
E’ vietato alterare, modificare e disturbare in qualsiasi modo le condizioni naturali di vita degli animali.
E’ vietato raccogliere animali selvatici o loro piccoli, fatte salve le attività scientifiche autorizzate dall’Ente e degli altri soggetti preposti al rilascio delle specifiche autorizzazioni.
E’ vietato raccogliere parti di animali selvatici, ivi compresi i palchi, le corna ed i crani, rinvenuti sul territorio del Parco
La caccia è vietata all’interno delle Riserve e Parchi Naturali. I confini di queste sono indicati con tabelle verdi. Per legge i cacciatori devono conoscere i confini delle zone di divieto, anche se le tabelle perimetrali sono state danneggiate o asportate.
In caso di dubbi, si possono chiedere informazioni all’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.), al Servizio Caccia delle Province o all’Ente-Parco.
Nelle Aree Protette la pesca è consentita nelle Riserve Naturali e nei Siti Natura 2000, secondo le prescrizioni dettate dalla Legge Regionale 37/06 (si deve pertanto essere sempre muniti delle ricevute di versamento delle tasse e soprattasse alla Regione e di un documento di identità in corso di validità).
ATTENZIONE: Al fine della tutela degli habitat acquatici e della fauna acquatica ivi presente, nella Riserva Naturale degli Stagni di Belangero è vietata la pesca in tutti i corpi idrici esistenti, sia quelli con acque ferme che quelli con acque correnti, fossi e canali di irrigazione compresi, ad esclusione del corso principale del Fiume Tanaro.
E’ possibile raccogliere i funghi all’interno dei territori del Parco e in tutto il territorio regionale previo versamento dell’apposito contributo previsto dalla legge per ottenere il tesserino raccolta funghi nella forma giornaliera, plurigiornaliera, settimanale, annuale o pluriannuale.
I tesserini possono essere acquistati negli uffici dell’Ente Parco in Corso Alfieri 381, Asti.
Nel Parco Naturale Rocchetta Tanaro la raccolta dei funghi è vietata ai sensi della normativa comunale. E’ fatto salvo l’esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore dei residenti nel Comune di Rocchetta Tanaro, nei modi, nei tempi e con i limiti di cui alla L.R.24/2007 e alla Legge 352/1993.
L’introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura da parte di privati è vietato, se non autorizzati nominativamente.
Tale argomento è disciplinato dal DGR n. 5-25999 del 19 settembre 2011 e dalla l.r. 19/2009, come recepita da deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 2-18/2013.
L’apertura di discariche e l’abbandono di rifiuti è vietato all’interno del Parco.
Se devi scaricare rifiuti, anche ingombranti:
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si può avvisare il Comune di residenza o il Consorzio che si occupa della raccolta e smaltimento rifiuti della zona (che spesso ritira il materiale presso la propria casa);
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si possono portare i rifiuti all’ecocentro del Comune di residenza;
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il materiale risultante da lavorazioni edilizie può essere portato nelle discariche autorizzate.
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Ci si accerti sempre che la ditta che esegue lavori di sgombero della cantina/soffitta rilasci il certificato del corretto smaltimento dei rifiuti.
In ogni caso NON abbandonare i rifiuti nei campi: si rischia da una sanzione di 200 euro fino a una DENUNCIA PENALE.
Normativa di riferimento: D.Lgs. 152/06
Se si vede qualcuno scaricare rifiuti, non fare finta di niente!
Si prenda il numero di targa e si telefoni al Servizio di Vigilanza dell’Ente Parco, che provvederà a perseguire i trasgressori.
Lo stesso dicasi per gli scarichi inquinanti nei fiumi.
Se si vede qualcuno scaricare liquami o altri inquinanti nei corsi d’acqua (anche fuori dai confini del Parco), si può telefonare all’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente).
L’abbandono di rifiuti è un fenomeno di proporzioni enormi, che costa a tutta la comunità cifre esorbitanti ogni anno: per la maleducazione di pochi cittadini (infatti spesso a scaricare sono sempre i “soliti ignoti”) tocca poi ai molti cittadini onesti pagare costi elevati per la raccolta, lo smaltimento e la bonifica dei luoghi.
Per stroncare questo fenomeno è necessaria la collaborazione di tutti, aiutando le autorità preposte al controllo, anche solo con una semplice telefonata.
Normativa di riferimento: D.Lgs. 152/06
L’accensione di fuochi all’aperto è sempre vietata in qualsiasi periodo dell’anno su tutto il territorio delle aree protette.
Nelle aree attrezzate appositamente individuate dall’Ente, è ammesso l’uso di fornelli da campo, di bracieri portatili, di barbecue e l’accensione di fuochi negli spazi appositamente realizzati
Nei periodi in cui la Regione Piemonte emana i Decreti di massima pericolosità per incendi boschivi si applicano i divieti, le prescrizioni in essi contenuti e le sanzioni previste
L’attività di campeggio per mezzo di tende, roulotte, caravan e camper è vietata al di fuori delle aree eventualmente autorizzate, attrezzate ed opportunamente segnalate
Le manifestazioni, comprese le competizioni sportive, che si effettuano, anche solo in parte, al di fuori delle aree urbanizzate e le attività connesse al loro svolgimento, sono consentite previa autorizzazione dell’Ente.
Le segnalazioni per manifestazioni e competizioni possono essere solo mobili, e devono essere rimosse, da parte degli organizzatori, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dallo svolgimento dell’attività.
Sono vietate le segnalazioni con vernice indelebile sulla sentieristica.
E’ vietato il lavaggio di stoviglie, di automezzi, di indumenti, persone e animali nelle acque di fontane, sorgenti, corsi d’acqua e specchi d’acqua ferma.
E’ vietato lo scarico delle acque, comprese quelle provenienti da camper e altri automezzi
E’ vietato il danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale.
La creazione di nuovi sentieri nei territori del Parco è vietata.
In Italia i fossili sono compresi tra i beni culturali la cui tutela e raccolta è disciplinata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.L. n. 42/2004.
I fossili ritrovati sul nostro territorio sono di proprietà dello Stato, la raccolta e il commercio dei fossili è quindi assolutamente vietato.
E’ fatto divieto di atterraggio o di sorvolo a bassa quota – meno di 500 metri dal suolo – di aeromobili a motore e non.
E’ inoltre vietato il sorvolo a bassa quota con deltaplani, parapendii o altri aeromobili, compresa la modellistica a motore.
L’accesso e la circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, anche elettrici, (fatte salve le biciclette a pedalata assistita) sono vietati, ad eccezione della viabilità ordinaria ai sensi del codice della strada e dei percorsi appositamente individuati dall’Ente, che ne definisce le modalità di fruizione.
E’ vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, soccorso, vigilanza e antincendio.
I mezzi sono tenuti a mantenere sempre una velocità tale da non arrecare disturbo alla fauna ed ai fruitori, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza e antincendio in servizio.
L’accesso con le biciclette anche a pedalata assistita da motore elettrico, è consentito unicamente lungo le strade esistenti, le piste forestali e lungo i percorsi appositamente individuati e segnalati dall’Ente, ad una velocità contenuta e comunque tale da non arrecare disturbo ai fruitori e alla fauna selvatica.
Le attività di ripresa fotografica e video amatoriali sono consentite all’interno delle Aree Protette, purché non arrechino danno o disturbo alla fauna e all’ambiente.
Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale, salvo casi di comprovato interesse pubblico all’informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall’Ente, che può richiedere un congruo corrispettivo.
La posa di capanni, foto trappole o altre forme di appostamento per le attività normate dal presente articolo, deve essere preventivamente autorizzata dall’Ente.
L’utilizzo di richiami acustici e la posa di esche ed attrattivi di qualsiasi genere per agevolare l’attività fotografica e cinefotografica, sono sempre vietati.